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Punti patente, verbali e ricorsi

1 - Se le infrazioni commesse sono tante e tali da comportare una decurtazione di 20 punti, cosa succede?

     In un unica circostanza non possono essere decurtati più di 15 punti.

2 - Ho la patente "A" e "B", allora ho 20 + 20 punti?

      No, la patente è unica e i punti a disposizioni sono 20.

3 - I punti sono previsti anche per il Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (patentino)?

No per il cosiddetto "patentino" non sono previsti punti.

4 - Se ho perso una multa?

       Sia che sia è stato smarrito il verbale di contestazione, sia che abbiate smarito il solo bollettino di conto corrente postale pre-compilato, occorre che l'utente si rechi o contatti telefonicamente l'Ufficio Contenzioso del Comando di Polizia Municipale per ricevere le informazioni che consentono la soluzione del problema.

5 - Voglio fare ricorso, ma a chi?

      Sono possibili due tipi di ricorso:

      - il ricorso amministrativo, in cui si chiede all'autorità amministrativa di valutare le ragioni del ricorrente. Questo tipo di ricorso è diretto al Prefetto, per le violazioni al Codice della Strada, ed all'autorità di volta in volta indicata sul verbale (Sindaco, Presidente della Giunta Regionale ecc.) per le altre violazioni amministrative.

        - il ricorso giurisdizionale, in cui si chiede all'autorità giudiziaria competente di valutare le ragioni del ricorrente. Questo tipo di ricorso è diretto al Giudice di Pace, per le violazioni al codice della strada.

I due tipi di ricorso sono alternativi, quindi la proposizione di uno esclude la possibilità di presentare l'altro.

6 - Ho deciso di ricorrere al Prefetto, come fare?

     Il ricorso, in carta libera, deve essere proposto dal trasgressore o dal proprietario entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale. Deve essere indirizzato al Prefetto e può essere trasmesso direttamente, con A.R. oppure tramite il Comando di Polizia Locale di Legnago (VR), con raccomandata A.R. o consegnandolo a mano presso il Comando stesso in via Matteotti. Si ricorda che, a norma dell'art. 204 del codice della strada, il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione di pagamento che comporta per il ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

7 - Ho deciso di ricorrere al Giudice di Pace, come fare?

      Il ricorso, in carta libera, deve essere proposto dal trasgressore o dal proprietario entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale. Deve essere indirizzato al Giudice di Pace e può essere trasmesso con raccomandata A.R. o depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. Si ricorda che, avverso alla sentenza del Giudice di Pace, è possibile ricorrere in Cassazione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 08.04.2004, ha sancito l'illegittimità del comma 3° dell'art. 204/bis e pertanto, dal 15.04.04, non è più dovuto alcun deposito cauzionale.

8 - Sono scaduti i termini per il pagamento di una sanzione, quanto devo pagare?

Se la sanzione è riferita ad una violazione del Codice della Strada è consentito il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione; il 61° giorno l’importo della sanzione “raddoppia” (da calcolarsi sulla metà dell’importo massimo previsto per la sanzione) come espressamente indicato dal Codice della Strada all’art. 202.

9 - Il Comune di Roma mi ha notificato una violazione per divieto di sosta; sono anni che non vado a Roma, che cosa devo fare?

In primo luogo è opportuno contattare la Polizia Municipale di Roma per controllare che non vi sia stato un errore materiale. Quindi, in caso di risposta negativa, è possibile fare ricorso. In questo caso è consigliabile il ricorso al Prefetto di Roma mediante una lettera raccomandata da inviare alla Polizia Municipale di Roma (per ricorrere davanti al Giudice di Pace occorre costituirsi ed essere poi presenti all’udienza).

In tale ricorso bisogna però dimostrare che nel giorno dell’avvenuta violazione l’auto non era presente a Roma (es. era in una officina, era alla revisione, era stata fermata dai Carabinieri da un’altra parte, etc.)

 

A cura dell'agente di P.L. Luca Zamperlin

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