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Comunicazione dati per detrazione punti, velocità in autostrada, incidente

Domanda: Ho un dubbio: secondo quanto letto sui giornali mi è sembrato di capire che se vengo multato per eccesso di velocità senza essere fermato verranno decurtati i punti al proprietario del veicolo. Mi preoccupo principalmente per la macchina aziendale, infatti la usano più persone e sarei io il responsabile.

Risposta: L'art. 126-bis del codice della strada, nel testo in vigore sino al 26 gennaio 2005, imponeva la decurtazione di punti al proprietario del veicolo che non segnalasse entro 30 giorni chi fosse alla guida del mezzo al momento dell'infrazione. La sentenza n. 27/2005 del Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale parte dell'art. 126-bis estendendo anche al caso del proprietario-persona fisica il trattamento giuridico riservato dal medesimo articolo al proprietario-persona giuridica che non segnala le generalità e il nome del conducente. Oggi con l'ultima modifica intervenuta nel 2006 la sanzione per chi omette di effettuare tale comunicazione è di Euro 250,00.


Domanda: Vorrei sapere se è vero che il limite di velocità sulle autostrade a 2 o 3 corsie per ogni senso di marcia, è aumentato a 150 km/h e non è più di 130 km/h.

Risposta: Non è vero che sulle autostrade a 2 e 3 corsie sia stato elevato il limite di velocità. È vero che l'art. 142 del codice della strada in tema di limiti di velocità, ha previsto la facoltà per gli enti proprietari o concessionari di autostrade di elevare il limite fino a 150 km/h nei tratti a tre corsie sulla base delle caratteristiche progettuali del tracciato, previa installazione dei segnali che indicano i nuovi limiti, purché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. L’eventuale imposizione di tale nuovo limite è reso noto agli utenti della strada con segnaletica verticale.


Domanda: In caso di incidente stradale devo necessariamente fornire i miei dati personali oppure basta il numero di targa?

Risposta: L'obbligo di fornire alla controparte i dati personali e del veicolo, nonché gli estremi della polizza assicurativa, è indicato nell'articolo 189 del codice della strada. In questa materia non vi sono limitazioni derivanti dalla normativa sulla tutela della riservatezza dei dati (cd. privacy) perchè si tratta di elementi essenziali per individuare i soggetti coinvolti nell'incidente stradale, vale a dire tutti i conducenti dei veicoli o eventuali pedoni, nonché le compagnie di assicurazione, per legge tenute in solido con il conducente a risarcire i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, nei limiti indicati dal contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 74,00.

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